Edilizia Produttiva Automatizzata

Edilizia produttiva

Il procedimento della SCIA per l’edilizia produttiva non è disciplinato direttamente dal Testo Unico Edilizia, ma dall’articolo 19 della legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990) e prevede cinque fasi distinte.

  1. Presentazione della SCIA al SUAP tramite l’applicazione.
  2. L’attività oggetto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività può essere iniziata a partire dalla data di presentazione all’amministrazione competente.
  3. L’amministrazione effettua le verifiche e gli accertamenti entro 30 giorni. In caso di accertata carenza dei requisiti o dei presupposti adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi.
  4. Decorso il termine dei 30 giorni per l’adozione dei provvedimenti, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di un pericolo o di un danno al patrimonio artistico e culturale, all’ambiente, alla salute e alla pubblica sicurezza o la difesa nazionale.
  5. Restano ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistica ed edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dall’articolo 37 e dall’articolo 44 del Testo Unico Edilizia. Clicca qui per visualizzare la normativa.